Il marchio è un segno che permette di distinguere i propri prodotti o servizi da quelli dei concorrenti.
La sua funzione principale è quella di fornire un’immagine dell’azienda, garantendone qualità ed affidabilità ed è per questo che rappresenta un’enorme risorsa da tutelare e valorizzare; lo strumento più adatto in questo senso è sicuramente la procedura di registrazione.
Secondo il Codice di Proprietà Industriale (D.Lgs 10 Febbraio 2005, n.30) possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto e la confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
E’ possibile procedere anche alla registrazione del cosiddetto marchio di forma, ma solo qualora il marchio non sia costituito dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, necessario per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che da un valore sostanziale al prodotto.
Per tutti gli enti/soggetti che svolgono funzioni di garanzia di origine e/o di qualità di determinati prodotti o servizi è possibile ottenere anche la registrazione del cosiddetto marchio collettivo, il quale potrà essere poi concesso in uso ad eventuali produttori e commercianti.
Requisiti di validità di un marchio
Per poter avviare la procedura di registrazione di un marchio, è necessario che lo stesso presenti le seguenti caratteristiche:
- Novità
- Capacità distintiva
- Liceità
Per quanto riguarda la novità, l’art. 12 del Codice di Proprietà industriale sancisce che non possono essere oggetto di registrazione i marchi:
- che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
- che siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo per la stessa categoria di prodotti o servizi, con insito quindi il rischio di confusione per il consumatore;
- siano identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, se a causa dell’identità tra prodotti e/o servizi tutelati vi sia il rischio di creare confusione al consumatore;
- siano identici ad un marchio già registrato in data anteriore da altri nello stesso paese e per la stessa categoria di prodotti o servizi;
Con riguardo alla capacità distintiva di un marchio, anche in questo caso il Codice di Proprietà industriale prevede che non possano costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo, in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come ad esempio i segni che vengono utilizzati per indicare specie, qualità, quantità, provenienza geografica ecc.
Infine, relativamente al requisito della liceità, il marchio non deve contenere segni contrari alla legge, all’ordine pubblico ed al buon costume, stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali.