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Il Marchio Italiano

Una volta presentata la domanda di marchio, questo viene sottoposto ad una prima valutazione preliminare dell’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (UIBM), che ne verifica i requisiti ed assegna un numero di deposito.

Superate le prime valutazioni preliminari il marchio viene pubblicato sul Bollettino Marchi, ed è quindi reso accessibile al pubblico ed, eventualmente, anche ai titolari di marchi antecedenti simili. Questi ultimi, qualora dovessero rinvenire delle grosse similarità con la nuova domanda di marchio, hanno 3 mesi di tempo per opporsi alla registrazione, aprendo un procedimento amministrativo di fronte all’Ufficio Italiano Marchi, dove potranno rivendicare appunto dei diritti di esclusiva anteriori.

Qualora non dovessero esserci opposizioni dopo 3 mesi dalla pubblicazione il marchio verrà registrato, altrimenti, inizierà il cosiddetto procedimento di opposizione che potrebbe portare alla mancata registrazione del marchio. Tali procedimenti vengono seguiti dai nostri esperti in materia giuridica.

Il marchio italiano, una volta registrato, ha una durata di 10 anni e, scaduto questo termine, è possibile procedere con la rinnovazione dello stesso.

A pena di decadenza, il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare per i prodotti o servizi per i quali e’ stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.

Il titolare della registrazione ha ora il diritto esclusivo di utilizzo del marchio ed ha la facoltà di vietare a terzi di utilizzare nella propria attività economica:

  1. un segno identico al proprio marchio per prodotti/servizi identici;
  2. un segno uguale o simile per prodotti/servizi affini tale da creare confusione al consumatore;
  3. un segno identico o simile anche per prodotti o servizi non affini, qualora il marchio registrato abbia acquisito una rinomanza e l’uso del segno consentirebbe di trarne un vantaggio indebito.

Normativa di riferimento: D.Lgs 10 Febbraio 2005, n.30 (Codice della Proprietà Industriale).