La domanda di marchio internazionale può essere presentata sulla base di una registrazione nazionale o europea. La procedura prevede appunto che il marchio di base possa essere designato anche in uno o più dei 118 paesi che aderiscono all’accordo di Madrid. Non avrà quindi validità a livello mondiale, ma solo nei paesi che si andranno a scegliere. L’Organizzazione Mondiale per la Proprietà intellettuale (WIPO) provvede ad un mero esame formale della domanda di base pertanto non emette decisioni in merito al rifiuto di protezione.
Una volta superato questo esame formale l’Ufficio registra e pubblica il marchio nella propria banca dati “Global Brand Database”. I titolari di marchi simili degli Stati eletti per la designazione possono a questo punto presentare delle osservazioni entro un periodo di circa 12 mesi, mentre in caso contrario, il marchio si considererà accettato presso tutti gli Stati.
Il marchio internazionale ha durata decennale e, una volta scaduto, può essere rinnovato.
Normativa di riferimento:
Accordo di Madrid del 14 Aprile 1891 e successive modifiche
Protocollo relativo all’Accordo di Madrid del 27 Giugno 1989 e successive modifiche
Il marchio estero
Nel caso in cui si decidesse di ottenere la tutela per un marchio in un determinato paese, è possibile presentare la domanda direttamente nel paese di riferimento.
Il deposito verrà effettuato presso gli Uffici nazionali del territorio di interesse da colleghi locali, sotto il nostro diretto controllo.
La durata dei protezione dei marchi all’estero è solitamente di 10 anni, rinnovabili, ma non per tutti i paesi; ad esempio, i marchi canadesi godono di una tutela per 15 anni rinnovabile.