La domanda di marchio europeo viene presentata all’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), il quale ne verifica le condizioni di registrabilità ed assegna un numero di deposito.
Una volta superata questa fase preliminare il marchio viene pubblicato nel sito dell’Ufficio Marchi Europeo ed è quindi reso accessibile al pubblico ed, eventualmente, anche ai titolari di marchi antecedenti simili. Questi ultimi, qualora dovessero rinvenire delle grosse similarità con la nuova domanda di marchio, hanno 3 mesi di tempo per opporsi alla registrazione aprendo un procedimento amministrativo di fronte all’Ufficio Marchi Europeo dove potranno rivendicare appunto dei diritti di esclusiva anteriori.
Qualora non dovessero esserci opposizioni dopo 3 mesi dalla pubblicazione il marchio verrà registrato, altrimenti, inizierà il cosiddetto procedimento di opposizione che potrebbe portare alla mancata registrazione del marchio. Tali procedimenti vengono seguiti dai nostri esperti in materia giuridica.
Il marchio europeo, una volta registrato, è valido in tutti i 28 Paesi facenti parte dell’Unione Europea ed ha una durata di 10 anni, rinnovabili una volta scaduto.
Il marchio europeo decade qualora non venga utilizzato per un periodo di 5 anni a decorrere dalla registrazione.
Il titolare della registrazione ha ora il diritto esclusivo di utilizzo del marchio ed ha la facoltà di vietare a terzi di utilizzare nella propria attività economica:
- un segno identico al proprio marchio per prodotti/servizi identici;
- un segno uguale o simile per prodotti/servizi affini tale da creare confusione al consumatore;
- un segno identico o simile anche per prodotti o servizi non affini, qualora il marchio registrato abbia acquisito una rinomanza e l’uso del segno consentirebbe di trarne un vantaggio indebito.
Normativa di riferimento: Regolamento UE n. 2015/2424 in vigore dal 23 Marzo 2016.