Il brevetto conferisce protezione
La domanda di brevetto italiano viene depositata presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
Per depositare una domanda di brevetto in Italia è necessario allegare alla stessa una descrizione dell’invenzione, le rivendicazioni ed i disegni tecnici.
Dalla descrizione, la prima cosa che dovrà emergere è il miglioramento tecnico che l’invenzione si propone di apportare ed i conseguenti vantaggi che ne derivano; a questa seguirà poi la descrizione delle varie componenti tecniche.
L’elemento fondamentale della domanda concerne invece le rivendicazioni che dovranno riportare, con i termini tecnici adeguati, le specifiche componenti per le quali si richiede la protezione. Tutto ciò che non verrà incluso nelle rivendicazioni della domanda, non sarà poi protetto dal brevetto. I disegni tecnici, richiamati nella descrizione, dovranno anch’essi palesare il miglioramento tecnico per cui si propone l’invenzione.
Una volta depositata la domanda corredata dalle specifiche appena indicate, e pagate le relative tasse presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (UIBM) il brevetto ottiene un numero di domanda con relativa data. A questo punto l’Ufficio Brevetti Europeo (EPO) effettua, per conto dell’Ufficio Italiano, una ricerca di anteriorità e ne comunicherà gli esiti all’Ufficio Italiano che a sua volta entro 9 mesi dal deposito ne riferirà gli esiti al titolare. Qualora l’UIBM ritenga il brevetto accettabile, provvede alla sua concessione assegnando un nuovo numero ed una data appunto di concessione.
Normativa di riferimento: D.Lgs 10 Febbraio 2005, n. 30 (Codice di Proprietà Industriale)